Menu principale:
ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“I
colori del territorio”
Art.1
Costituzione
1.E’
costituita l’ Associazione culturale e ricreativa denominata:
“I COLORI DEL TERRITORIO”.
Art.2
Finalità
1. La Associazione “I COLORI DEL TERRITORIO” è apartitica,
apolitica, aconfessionale, senza alcun fine di lucro e fonda la propria
struttura associativa sui principi della democrazia, dell’antifascismo, della
Costituzione Repubblicana perseguendo esclusivamente gli scopi di cui all’Art.
3 che segue.
Art.
3 Oggetto e scopo.
1. Scopi
dell’associazione sono:
- favorire
la creatività e la conoscenza dell'arte, dell’architettura e del paesaggio;
- sostenere
la vivacità culturale e la volontà di ricerca;
-
contribuire al dibattito politico-culturale;
- sostenere
i collegamenti tra la produzione artistica e la sua fruizione, in modo da
valorizzare le risorse e la creatività, in tutti gli ambiti, le strutture e le
circostanze;
-
promuovere le relazioni esistenti tra l'arte e l’artigianato di pregio, anche
in relazione alla loro vocazione turistica;
-
valorizzare interventi integrati d’arte ed architettura in ambiti urbani ed
ambientali;
- stimolare
le iniziative volte a riqualificare gli spazi della città e del territorio;
-
promuovere iniziative intese a migliorare la qualità dell’ambiente
nell’interesse di tutta la collettività;
-
promozione delle attività rivolte a bambini e ragazzi attraverso la
realizzazione di momenti di gioco e di attività;
- proporsi
come centro di servizio per l’arte, l’architettura, l’artigianato e l’ambiente;
- offrire
ai propri Soci un luogo di riunione, di conversazione, e di accrescimento
culturale.
2. Tali scopi saranno perseguiti attraverso l'organizzazione
di manifestazioni, premi, convegni, congressi, mostre, pubblicazioni, stage,
corsi di formazione ed aggiornamento, creazione di servizi, laboratori
creativi, scambi culturali, viaggi informativi e di studio.
3. Per queste attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi
necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa
vigente e dello Statuto.
4. L’associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con
organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e
la promozione della cultura.
5. Per l’attuazione dei propri scopi, l’associazione potrà
assumere o ingaggiare artisti, attori, musicisti, cantanti, scenografi,
registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale
specializzato estraneo all’associazione.
6. L’associazione potrà compiere ogni altra attività
connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,
industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi
sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
Art.4
Durata
1.
L’associazione ha durata indeterminata.
Art.
5 Patrimonio ed entrate dell’Associazione.
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni
mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da
elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche,
dagli avanzi netti di gestione.
2. Le
entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dalla
quota d’iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione, nella
misura fissata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
b. dai
contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria
su proposta del Consiglio Direttivo;
c. dalle
quote dei Soci Benemeriti e Sostenitori;
d. da eventuali contributi straordinari, deliberati
dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano
disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e. da
versamenti volontari degli associati;
f. da
contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito ed
Enti in genere;
g. da
sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
h. da
introiti di qualunque natura connessi con le attività legate alle finalità
dell’Associazione;
i. da
proventi derivanti da beni immobili e mobili;
j. da
attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
3. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i
lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di
esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
4. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive
marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque
in armonia con le finalità statutarie dell’ organizzazione.
5. E’ vietato distribuire, in modo anche indiretto,utili o
avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art.6
Categorie di soci
1.Possono
essere Soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in
Italia, che condividono le finalità di cui all’art.5 del presente Statuto e
intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il
raggiungimento delle finalità stesse.
2.Potranno,
inoltre, essere Soci
associazioni e circoli aventi
attività e scopi non
in contrasto con quelli de "I
colori del territorio”. Potranno, infine, essere Soci, enti pubblici e privati
aventi finalità e scopi Sociali ed umanitari.
3.I Soci
sono classificati nelle seguenti categorie:
A. Soci
onorari;
B. Soci
fondatori;
C. Soci
sostenitori;
D. Soci
benemeriti;
E. Soci
effettivi.
4. La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza
nella sede dell’Associazione e alle manifestazioni organizzate della stessa,
anche dei familiari.
5. La qualità di Socio onorario può essere conferita
dall'assemblea per proposta unanime del Consiglio Direttivo, a quelle persone
eminenti cui il circolo crede conveniente di tributare tale omaggio. Il Socio
onorario non è tenuto al pagamento di alcuna quota.
6. Sono Soci fondatori quelli che hanno partecipato alla
costituzione dell’Associazione.
7. La qualità di Socio sostenitore può essere acquisita da
tutti i Soci che contribuiscono finanziariamente in modo particolare al
sostegno dell'attività dell’Associazione. Ogni anno con apposita riunione il
Consiglio Direttivo valuta e assegna la qualifica Soci sostenitori in
considerazione dell'apporto finanziario dei Soci.
8. La qualità di Socio benemerito può essere acquisita da
tutti i Soci che per la loro personalità o per aver svolto prestazioni a favore
dell’Associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua
valorizzazione.
9. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio
Direttivo su domanda degli interessati. Le iscrizioni decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta era stata accolta e la
quota Sociale è sempre rapportata all'intera annualità
10.Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere
espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere
le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed
osservarne Statuto e Regolamenti.
11. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle
domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di
un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si
intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio
Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
12.I soci hanno diritto a ricevere, all’atto
dell’ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle
strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze
attuate dall’Associazione, nonché, se maggiorenni, di intervenire con
diritto di voto alle Assemblee. I soci hanno inoltre diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore
dell’Associazione, secondo i modi e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
13.Le quote associative di ciascun anno sociale vanno
versate entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
14. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione
e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a
terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo
universale né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art.7
Perdita della qualifica di socio
1.La
qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
A.
Dimissioni volontarie da comunicarsi per inscritto e con lettera raccomandata
almeno entro il 30 novembre di ciascun anno, se tali dimissioni non avvengono
entro detta data il Socio è automaticamente prescritto per l'anno successivo ed
è tenuto al pagamento della quota associativa per l'intero anno;
B. per
decadenza e cioè per la perdita anche di uno solo dei requisiti in base ai
quali è avvenuta l'ammissione che verrà comunicata con lettera raccomandata dal
Presidente del Consiglio Direttivo;
C. per
delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di
incompatibilità;
D. per aver
contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri
motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà
entro il primo mese di ogni anno Sociale alla revisione della lista dei Soci;
E. per
ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
2.
L’esclusione viene deliberata dal
Comitato direttivo e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica
del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le
quali l’esclusione sia stata deliberata.
3.
Qualunque sia il motivo per il quale un Socio cessa definitivamente di far
parte dell’Associazione, egli perde ogni titolo inerente alla qualità di Socio
e cessano tutte le obbligazioni da lui in tale qualità contratte, salvo il
pagamento delle somme a lui dovute.
4. Il
Presidente del Consiglio Direttivo può accettare la rinuncia di un Socio anche
prima della scadenza della sua pubblicazione annuale.
Art.
8 Organi dell’Associazione.
1. Sono
Organi della associazione:
a)
L’Assemblea dei soci;
b) Il
Presidente del Consiglio Direttivo;
c) Il Vice
Presidente del Consiglio Direttivo;
d) Il
Consiglio Direttivo;
e) Il
Tesoriere;
f) Il
Segretario.
Art.9 L’ Assemblea
1.
L’Associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea dei Soci
2. L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni
sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
3. All’Assemblea possono partecipare tutti i soci maggiori
di età che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della
quota associativa. I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo
voto e quindi partecipano all’Assemblea mediante il loro legale rappresentate
ovvero un suo delegato anche permanente.Hanno diritto di voto i soci
iscritti da almeno 3 (tre) anni.
4. L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente
almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31
marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). A essa spettano inoltre
i seguenti compiti:
in sede
ordinaria,
a)
approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione;
b)
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni
del Consiglio Direttivo;
c) eleggere
i Membri del Consiglio Direttivo, il
Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e il Segretario;
d) fissare,
su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi
associativi nonché eventuali penali per i ritardati versamenti;
e)
deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività
da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
f) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e
preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
in sede straordinaria,
a. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c. deliberare sul trasferimento della sede
dell’Associazione;
d. deliberare su ogni altro argomento di carattere
straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
5. L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal
Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando
ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la
maggioranza del Consiglio Direttivo.
6.La comunicazione della convocazione deve essere effettuata
con avviso affisso nei locali dell’Associazione e spedito per posta, almeno
quindici giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di
convocazione devono elencare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la
data e l’ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.
7. La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo
le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.
8. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima
convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda
convocazione, da tenersi almeno dopo un’ora, qualunque sia il numero dei soci
presenti.
9. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio
del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
10. Le
decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i
seguenti casi:
a. per le
modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno i due terzi più
uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
b. per lo
scioglimento anticipato dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei
tre quarti degli associati.
11. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi
diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
12. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per
iscritto esclusivamente ad altro Socio, è vietato il cumulo delle deleghe in
numero superiore a due.
13. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione
o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
14. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal
Segretario Generale in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal
Presidente dell’assemblea tra i presenti.
Art.
10 Bilancio
1. L’anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il
Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
3. Il bilancio preventivo
deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30
ottobre, quello consuntivo entro il 31 marzo.4. Esso deve essere depositato
presso la sede dell’ Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per
poter essere consultato da ogni associato.
5. L’amministrazione e la tenuta della contabilità è affidata
al segretario generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio
Direttivo.
Art.
11 Liquidazione
1. In caso
di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i
poteri.
2. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in
beneficenza, o ad un Ente o Istituto o associazione che abbia fini analoghi e
senza scopi di lucro, secondo indicazioni dell’Assemblea straordinaria.
Art.
12 Convocazione
1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate,
con preavviso di almeno quindici giorni, mediante invio di lettera raccomandata
a cura del Presidente; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere
ridotto a sette giorni.
Art.
13 Il Consiglio Direttivo
1. Il
Consiglio Direttivo ha il compito di:
a.
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per
l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo
tutte le iniziative del caso;
b.
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea
secondo le proposte della Presidenza;
c.
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda
l’ordinaria amministrazione;
d. fornire
pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e.
procedere all’inizio di ogni anno Sociale alla revisione degli elenchi dei Soci
per accertare la permanenza dei requisiti ammissione di ciascun Socio prendendo
gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f.
deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci;
g. deliberare sull’adesione e partecipazione
dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano
l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere
tra tutti i Soci.
2. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni
può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio,
nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.
3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice,
per alzata di mano, in base al numero dei presenti, ad eccezione che per
l’ammissione dei nuovi Soci. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.
14 Composizione del Consiglio
1. Il
Consiglio Direttivo è composto da:
il
Presidente
il
Vicepresidente
il
Segretario
il
Tesoriere
i
Consiglieri, in numero minimo di 3 e massimo di 7.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti
dall’Assemblea tra i propri soci e restano in carica per 3 anni, salvo
revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di
correttezza che si impongono all’organo amministrativo.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza
dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre
far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro
del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso,
salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio
ricoperto.
6. I membri
del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio
stesso.
8. Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente
l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del
Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito
ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,
qualora siano presenti tutti i suoi membri.
10. Le
riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
11. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Per le deliberazioni di
straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste quelle che
eccedono il valore di Euro venticinquemila) occorre il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri in carica.
Art.
15 Riunioni del Consiglio
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica
convocazione, possibilmente una volta ogni trimestre o comunque ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei
componenti.
2. Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del
medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal
Presidente.
Art.
16 Compiti del Consiglio
1. Sono
compiti del Consiglio Direttivo:
a) attuare le deliberazioni
dell’Assemblea;
b) redigere
i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee
approvate dall’Assemblea;
c) redigere
il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
d)
gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi espressi
dall’Assemblea;
e) decidere
circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
f) delibera
circa l’ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
g) determina
l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
h)
formulare gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell’associazione da
sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea;
i) decidere
circa l’assunzione o l’ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di
consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la
retribuzione;
j) svolgere
tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art.
17 Il Presidente
1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle
direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque
il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione
dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente
può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo
operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il
Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni,
sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica
l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne
presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al
Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
5. Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica un
triennio.
6. In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato
dal Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente ne sostituisce le funzioni sino
alla successiva Assemblea ordinaria.
Art. 18 Il Vice Presidente1. Il Vice-Presidente è eletto dal
Consiglio Direttivo nel suo seno e in caso di assenza, dimissioni o impedimento
sostituisce a tutti gli effetti il Presidente.
Art. 19 Il Segretario
1. Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio
Direttivo per un triennio fra i suoi membri.
2. Il Segretario ha il compito di curare la parte
burocratica ed amministrativa della gestione ed in questa attività fornisce
adeguato ausilio agli altri organi dell’Associazione per agevolare lo
svolgimento delle loro funzioni.
Art.
20 Il Tesoriere.
1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa
dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative
verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di
vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da
idonea documentazione contabile.
Art.
21 Libri dell’Associazione.
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo ed il libro degli Aderenti
all’Associazione.
2. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne
faccia motivata richiesta; le copie sono fatte dall’Associazione a spese del
richiedente.
Art.
22 Il Comitato Culturale
1. Il Consiglio direttivo in occasione di particolari eventi
culturali, può deliberare la nomina di un Comitato Culturale avente funzione
propositiva e consultiva in merito ai suddetti avvenimenti.
2. Il Comitato Culturale, nel caso di nomina da parte del
Consiglio Direttivo, sarà composto da tre a nove membri che possono essere
eletti anche tra persone non Socie per un numero non superiore alla metà.
3. Il Comitato Culturale nominerà tra i suoi membri un
Presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il
Presidente del Consiglio Direttivo.
Art.
23 Contributi ordinari
1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare
in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi
Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte
dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo Sociale per tutto l’anno
solare in corso.
Art.
24 Scioglimento dell’ associazione
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato
dall’Assemblea dei soci: è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti
dei presenti.
2. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina
di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali
compensi.
3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è
devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali
dell’Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
25 Disposizioni finali
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli
associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva
competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali
nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri
così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Pescara.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio
Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi
entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante
la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il
pregiudizio o ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del
proprio arbitro.
3. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il
successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della
raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l’arbitro sarà nominato,
su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del
Tribunale di Pescara.
4. L’arbitrato avrà sede in Pescara, ed il Collegio
giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi
considerare ad ogni effetto come arbitrato irrituale.
5. Per
quanto non previsto dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo, si rimanda
alle norme di legge vigenti in materia.
Spoltore lì
16 gennaio 2004